Albo Pretorio

 

L’art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009 ha sancito che “a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”, il successivo comma 5 dello stesso art. 32 precisa chea decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

Il termine per la pubblicazione telematica degli atti è stato prorogato con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 al 1º gennaio 2011.

Il passaggio da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web della Publica Amministrazione, contempla notevoli aspetti di carattere giuridico amministrativo. Il Codice della privacy distingue chiaramente i trattamenti effettuati in forma tradizionale di documenti cartacei piuttosto che quelli su supporto informatico; solo per i secondi è necessario adottare le più garantiste misure di sicurezza (art.34 del d.lgs. n.196 del 2003).

Ogni tipologia di documento deve rimanere "pubblica", consultabile da tutti, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell'evento ecc.. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla Legge o da un Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per ciascuna tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio). Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare il contenuto degli atti.